A proposito di vaccinazioni

Lunedi, 4 Set 2017, 09:43


Reggio Emilia, 03/09/2017


VADEMECUM PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE
FISM EMILIA ROMAGNA
in ordine alla legge 119/2017 sulle vaccinazioni – SCUOLE INFANZIA,
aggiornato in base alla normativa e circolari ministeriali del 01 settembre 2017


A)
Domanda: Quali documenti le scuole dell’infanzia DOVRANNO ricevere entro l’11 settembre 2017
(art.3 c.1 + ART.5 C.1+ CirMiur/Salute 01/09)
Risposta: Dovranno ricevere, alternativamente, uno dei seguenti documenti:

1. Idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie
previste dalla legge in base all’età (Nota Miur. 16 agosto 2017 n. 1622+ cir Miur/Salute
01/09), intendendo:

- attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciata dall’ASL che indichi che il minore
sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età;

OPPURE
- Certificato vaccinale rilasciato dall’ASL
OPPURE
- Copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL (a cura dei genitori, «coprire» dati non
strettamente indispensabili)
OPPURE (SOLO PER L’EMILIA-ROMAGNA)
- Attestazione inviata dalle ASL, come da semplificazione delle procedure in
Emilia-Romagna. Lettera del 25/08/2017 a firma congiunta Assessorato politiche per
la salute e Ufficio Scolastico Regionale - SOLO PER SCUOLE INFANZIA -

http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2017/08/MIUR.AOODRER.REGISTRO_UFFICIALEI.0016142.25-08-2017.pdf

La Regione Emilia-Romagna, d’Intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, con nota
prot.581038 del 22 agosto 2017 indirizzata alle ASL di competenza, ha disposto che la
documentazione attestante

- Il rispetto degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa in base all’anno di nascita

OPPURE
- La prenotazione per completare il ciclo di vaccinazioni obbligatorie sarà inviata nei
primi giorni di settembre dalle ASL direttamente alle famiglie per la successiva
consegna del documento alle scuole.

Ovvero
2. Idonea documentazione comprovante l’esonero delle vaccinazioni obbligatorie,
intendendo:
- ESONERO
(immunizzazione a seguito di malattia naturale)

notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, come previsto dal
decreto ministeriale 15 dicembre 1990


OPPURE
- Attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal
Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta del SSN (nota Min.Sal. del
16 agosto 2017, Prot.25233).

Ovvero
- OMISSIONE o DIFFERIMENTO (condizione di pericolo accertato pericolo per la salute
della persona, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino,
in maniera permanente o temporanea, l’effettuazione di una specifica vaccinazione o di più
vaccinazioni).
- Attestato rilasciato dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta del
SSN (nota Min.Sal. del 16 agosto 2017, Prot.25233).

Ovvero
3. Copia della formale richiesta di vaccinazione o prenotazione di appuntamento
all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Sempre trattando delle scuole dell’infanzia, nel caso dell’Emilia-Romagna, a chi non in
regola con il ciclo vaccinale, l’ASL invia direttamente alle famiglie, nei primi giorni di settembre
2017, comunicazione con cui viene indicata la data dell’appuntamento per il ciclo vaccinale.

a) Per quanto riguarda la copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL
territorialmente competente , si precisa che la stessa potrà essere effettuata anche
telefonicamente (purchè la telefonata sia riscontrata positivamente) ovvero inviando
una mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) di una
delle Aziende Sanitarie della Regine di appartenenza ovvero inoltrando una
raccomandata con avviso di ricevimento.

In tutti questi casi e limitatamente all’anno scolastico 2017/2018, al fine di agevolare le
famiglie nell’adempimento dei nuovi obblighi vaccinali , in alternativa alla presentazione
della copia della formale richiesta di vaccinazione, il genitore potrà dichiarare ai sensi del
DPR 28/12/2000 n. 445 di aver richiesto di effettuare le vaccinazioni non ancora
somministrate.

4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, come da allegati

Per ATTESTARE l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie o di una prenotazione
per completare il ciclo delle vaccinazioni obbligatorie potrà essere presentata una
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA utilizzando:

- Allegato 1 alla Nota MIUR 1622/2017
- Allegato 1 alla Nota Ministero Sanità 25233/2017
- Modello Autocertificazione predisposto dalla Regione Emilia-Romagna
- ALTRO MODELLO

B)
Domanda: Chi presenta la documentazione? (art. 3 c.1)
Risposta: I genitori esercenti la responsabilità genitoriale,

OPPURE
I tutori
OPPURE
I soggetti affidatari

C)
Domanda: Chi presenta la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di atto di notorietà è «a posto» per l’a.s.
2017/2018? (ART. 5 C.1)

Risposta: NON È A POSTO, in quanto entro il 10 marzo 2018, i genitori devono consegnare alla
scuola la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla
legge in base all’età.

D)
Domanda: Qualche famiglia potrà NON ricevere la documentazione inviata dalle ASL Emilia
Romagna?

Risposta: È POSSIBILE, PER:
- Problemi logistici
- Residenti in altra Regione
- Recente trasferimento in Emilia-Romagna
- Altre situazioni particolari («neo residenti», irregolari, ...)
E nel caso in cui non abbia la certificazione vaccinale, dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva
di atto notorio.

E)
Domanda: Se nessuno dei documenti suddetti viene presentato entro il termine dell’ 11/09/2017 cosa
succede? (art.3 c.2)

Risposta: La presentazione della documentazione di cui all’art.3 comma 1, della legge, costituisce
requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia ed alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle
private non paritarie.

Ciò significa che, già per l’anno scolastico ed il calendario annuale 2017/2018, a decorrere
dal 12 settembre 2017, non potranno avere accesso ai servizi educativi per l’infanzia ed alle
scuole dell’infanzia i minori i cui genitori non abbiano presentato entro l’11 settembre 2017 la
documentazione di cui all’art. 3 suddetto.

Successivamente, la scuola, senza alcuna preventiva valutazione di merito trasmetterà alla ASL
territorialmente competente la documentazione presentata dai genitori, ai fini della verifica della regolarità e
della idoneità della stessa, nel rispetto della normativa della privacy.
Non si farà luogo alla trasmissione, nell’ipotesi in cui i genitori abbiano presentato alla scuola la
documentazione attestante lo stato di adempienza vaccinale ricevuta dall’ASL.

Nel caso in cui i genitori presentino entro l’11 settembre 2017 la dichiarazione sostitutiva, il minore avrà
accesso ai servizi educativi per l’infanzia ed alla scuola dell’infanzia; tuttavia nel caso in cui entro il 10
marzo 2018 i genitori non facciano pervenire idonea documentazione comprovante l’effettuazione
delle vaccinazioni obbligatorie, il minore sarà escluso dall’accesso ai servizi.

Nell’ipotesi di mancata presentazione della idonea documentazione nei termini sopra indicati, il diniego
di accesso ai servizi sarà reso noto ai genitori del minore mediante comunicazione formale
adeguatamente motivata.

Va precisato che ove il genitore non abbia presentato la documentazione richiesta entro l’11 settembre 2017
o nell’ipotesi di previa presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione comprovante
l’effettuazione delle vaccinazioni entro il 10 marzo 2018, il minore non in regola con gli adempimenti
vaccinali ed escluso dall’accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l’infanzia ed alle
scuole dell’infanzia.

Il minore sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della
documentazione richiesta.

In ogni caso, la mancata presentazione della documentazione nei richiamati termini sarà segnalata,
entro i dieci giorni successivi, dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente
che, ove
la medesima o altra ASL non siano già attivate per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista
per il recupero dell’inadempimento prevista dalla legge.

F)
Domanda: Cosa fa l’ASL successivamente alla ricezione della comunicazione inviata dalla scuola?
(ART.1 C.4)

Risposta: In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, l’ASL convoca i genitori per un
colloquio informativo sulle vaccinazioni, per sollecitarne l’effettuazione.

In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni, l’ASL, previa contestazione, commina sanzione
amministrativa.

G)
Domanda: Siccome il genitore deve presentare i documenti entro l’11/09/2017, posso fare
frequentare il bambino a partire del 01/09/2017 senza certificazioni?

Risposta: Certo, in tale caso il genitore dovrà presentare la documentazione suddetta entro
l’11/09/2017.

H)
Domanda: Per le iscrizioni in corso di anno che avvengono dopo le scadenze previste dell’11 di
settembre gli Enti gestori come si debbono comportare?

Risposta: Nell’ipotesi di iscrizione ai servizi educativi ed alle scuole dell’infanzia, nonché per effetto
di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste di attesa dopo la data
dell’11 settembre 2017, il minore avrà accesso ai servizi solo a far data dalla presentazione della
documentazione di cui all’art. 3 suddetto.

Si rappresenta infine che, ove alla data dell’11 settembre 2017 i servizi educativi o la scuola per
l’infanzia non abbiano ancora iniziato la propria attività, potranno frequentare i minori i cui genitori
abbiano presentato la documentazione di cui sopra entro la data di inizio dell’anno scolastico
annuale.

I)
Domanda: La scadenza di presentazione dei documenti è il giorno 10 settembre 2017, festivo, si
intende pertanto prorogata al giorno dopo?

Risposta: I documenti vanno presentati alle scuole entro l’11 settembre 2017 atteso che il 10 settembre
è un giorno festivo; (Circ. Miur + Sanità 01/09)

 

Dott. Luca IEMMI
Presidente Regionale FISM Emilia Romagna

 

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